Lo studio è specializzato nella trattazione di casi di responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria per malasanità o malpractice medica.
Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità medica o malasanità sorge a seguito di trattamento medico sanitario effettuato con imperizia e/o imprudenza e/o negligenza, ossia con colpa, per esempio nell’ambito di un ricovero ospedaliero, di un operazione o intervento chirurgico, per una diagnosi omessa o errata, ovvero per il mancato, errato o incompleto consenso informato, per il mancato rispetto delle linee guida sanitarie.
Nell’àmbito dell’esercizio dell’attività medica occorre distinguere la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria, da quella di cui è chiamato a rispondere il singolo medico che in concreto ha posto in essere la condotta colposa pregiudizievole per il paziente.
La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera come responsabilità contrattuale in ragione dell’avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità, sancendo che la struttura sanitaria (pubblica o privata) che si avvale della prestazione di esercenti la professione sanitaria risponde ai sensi degli articoli 1218 (responsabilità del debitore) e 1228 (responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile delle loro condotte dolose o colpose.
Si tratta di una responsabilità molto gravosa che prevede la presunzione della colpa (art. 1218 C.C.), tale per cui al danneggiato basta provare l’inadempimento e l’entità del danno, e che è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni per le richieste di risarcimento.
La legge Gelli Bianco stabilisce, inoltre, che il soggetto che svolge la professione sanitaria risponde anch’esso a titolo contrattuale quando abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente (ad esempio il dentista o il medico specialista a cui ci si affida direttamente in regime di libera professione), mentre fuori da questi casi risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito), con un differente regime dell’onere della prova (a carico del danneggiato) e termine di prescrizione (5 anni).
Lo Studio, forte di un’esperienza ultradecennale con trattazione di numerosi casi giuridici in materia, è in grado di fornire un’assistenza completa a coloro che intendono intraprendere un’azione relativa al risarcimento danni da malasanità, grazie alla costante collaborazione con noti specialisti e medici legali, nonché con importanti centri di medicina legale.
Tutto questo al fine di ottenere il massimo risultato periziale nella dimostrazione del nesso di causalità tra la prestazione medica ed il danno cagionato al paziente.
Pazienti che abbiano riportato lesioni in conseguenza di un episodio di malasanità (il risarcimento comprenderà i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal paziente, nonché quelli cd. “riflessi” subiti dai più stretti congiunti).
Prossimi congiunti dei pazienti che siano deceduti per cause attribuibili a responsabilità sanitaria (saranno risarcibili i danni iure proprio e iure successionis, di natura patrimoniale e non patrimoniale, per tutti i componenti del nucleo familiare e per i congiunti che avessero un rapporto significativo con il defunto).
Ogni caso che viene sottoposto all’attenzione dello Studio riceve una preliminare valutazione giuridica, medico-legale e specialistica, a seconda della disciplina coinvolta.
Se la valutazione preliminare ha esito positivo, allora è possibile gestire la posizione e si procede alla redazione di una perizia tecnica medico-legale e specialistica sul caso, all’apertura del sinistro con la struttura sanitaria e/o il medico responsabile e con l’eventuale Compagnia Assicurativa, alla gestione della richiesta risarcitoria, prima in sede stragiudiziale e poi eventualmente in giudizio, fino all’erogazione del giusto risarcimento.
“il diritto viene in soccorso di chi resta vigile non di chi dorme”
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